STATUTO "GAL RIVIERA DEI CEDRI S.C. A R.L."

TITOLO I

ART. 1 - Denominazione
E' costituito tra Enti pubblici e soggetti privati, ai sensi dell'Art. 2615-ter del Codice Civile, una Società
Consortile a Responsabilità Limitata denominata: "Gruppo di Azione Locale RIVIERA DEI CEDRI
S.C. a R.L.", in forma abbreviata "GAL RIVIERA DEI CEDRI S.C. A R.L.".

ART. 2 - Sede
Il G.A.L. RIVIERA DEI CEDRI S.C.A.R.L. ha sede nel Comune di Santa Maria del Cedro (CS).
L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire e, altresì, modificare o
sopprimere, sedi secondarie, e filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che estero.
Con deliberazione dell'assemblea la sede sociale e operativa potrà essere trasferita, a condizione che
la nuova sede sia istituita comunque all’interno dell’area di riferimento.

ART. 3 - Durata
La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2030. Potrà essere prorogata o anticipatamente
sciolta a norma di legge con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4 - Oggetto sociale
La società è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto ai sensi degli artt. 32-
35 del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 42-44 del Reg. (UE) 1305/2013 e recepita dalla Misura 19 del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020.
La società è il soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) nonché delle
misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti. La società, nell'attuazione del Piano di Azione Locale,
opera in conformità a quanto previsto dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente,
nonché delle disposizioni di attuazione.
La società ha per oggetto:
- Il coordinamento, in qualità di Organismo Intermedio, per l’attuazione degli obiettivi indicati nel Piano
di Azione Locale nell’ambito della programmazione comunitaria tra cui il PSR 2014-2020 – Leader
nell’ambito del territorio di riferimento;
- La promozione dello sviluppo economico e sociale del comprensorio di riferimento, anche mediante
l’attivazione e la gestione degli altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa
nazionale e regionale e l’attivazione e la gestione degli strumenti di programmazione previsti dalla
normativa comunitaria, ivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo;
- La individuazione ed elaborazione dei programmi per lo sviluppo locale dell’area di riferimento, anche
come braccio operativo degli enti locali e in generale degli enti pubblici presenti nell’area.
La società si impegna a realizzare le attività tutte per garantire il perseguimento dello scopo di:
- Individuare e attuare strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, intese come un
insieme coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali che contribuiscano alla
realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- Partecipare, direttamente e indirettamente, a programmi, progetti ed iniziative comunitarie, in armonia
con le relative iniziative regionali e nazionali inerenti lo sviluppo locale;
- Gestire, sia organizzativamente che amministrativamente, la realizzazione di programmi, progetti ed
iniziative;
- Proporre, coordinare e realizzare studi, ricerche e interventi tendenti ad incentivare e promuovere le
attività primarie, i servizi, lo sviluppo e l'innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, agro-ittico, artigianali e manifatturieri), nonché del turismo sostenibile;
- Proporre e gestire studi, ricerche e progetti in materia di sviluppo eco-sostenibile, nell'ottica di
economia circolare e blue economy;
- Proporre e gestire studi, ricerche e progetti per contribuire al miglioramento della qualità della vita,
nonché dell’offerta territoriale ed alimentare, nelle aree di riferimento;
- Promuovere la ricerca e il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, nonché sostenere e
incentivare la progettazione, la sperimentazione, l’acquisizione e la diffusione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche;
- Sostenere e promuovere le relazioni, il partenariato e la costituzione di reti scientifiche con le
associazioni professionali, Enti pubblici e privati, Università ed Istituti di ricerca pubblici e privati;
- Svolgere l'attività di sostegno, di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo socio-economico locale
mediante:
a) la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità di
riferimento nei settori del turismo rurale finalizzati alla creazione e fruizione di un turismo sostenibile;
b) lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di
sviluppo ed infine ad attività già esistenti (a titolo esemplificativo: gestione delle risorse idriche da parte
delle aziende agricole, innovazione, trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti
agricoli);
c) la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole (filiera olio, agrumi,
vitivinicola, ortofrutta), zootecniche, silvicole, ittiche locali; delle produzioni dell'artigianato, della piccola
e media impresa e dei servizi zonali (creazione di startup, servizi alla persona, artigianato e manifattura
innovativi, green economy, ecc.);
- Incentivare la cooperazione, gli scambi e la diffusione delle esperienze e del know how delle le piccole
e medie imprese locali attraverso iniziative transregionali e transnazionali, per l’attivazione di
partenariati di natura produttiva, commerciale, tecnologica e gestionale;
- Promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraverso la diffusione delle rispettive
caratteristiche, promuovendo in maniera capillare la conoscenza dei benefici della Dieta Mediterranea;
- Promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche colturali, di trasformazione,
conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta, e
favorire la realizzazione di impianti sperimentali;
- Promuovere l’insediamento delle attività produttive, nonché la progettazione e la realizzazione delle
opere di urbanizzazione e dei servizi, l’attrezzamento di spazi pubblici o parcheggi, nonché la
costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali ed opere infrastrutturali;
- Promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche locali (creazione di fattorie sociali, fattorie didattiche,
piccoli impianti di trasformazione e/o spacci aziendali, agriturismi), favorendo iniziative di recupero e di
sviluppo del patrimonio edilizio rurale, nonché favorendo e promuovendo il turismo nell’area di
competenza;
- Promuovere attività, progetti, eventi in collaborazione Enti, Associazioni, Organismi pubblici e privati,
nonché con Gruppi di Azione Locale sia nell'ambito rurale, sia nell'ambito della pesca, con lo scopo di
creare sinergia tra operatori economici degli stessi territori;
- Promuovere iniziative trasversali e integrate per lo sviluppo dei sistemi di qualità e di eccellenza delle
imprese agricole, ittiche, artigiane, manifatturiere e dell'intero indotto turistico dell'area di riferimento;
- Promuovere la formazione professionale, finalizzata all’introduzione di nuove tecnologie e metodi per
il miglioramento della qualità, e, comunque, tutte le attività formative di riqualificazione o di prima
qualificazione per contribuire alla soluzione di problemi occupazionali delle imprese e della comunità
del territorio di riferimento, organizzando corsi in vari settori, tenuti da esperti in collaborazione con Enti
Locali, associazioni di categorie, con l’intervento finanziario diretto e/o di Enti Pubblici e Privati;
- Promuovere tutte le attività di orientamento professionale per agevolare l’incontro tra le realtà
produttive e i giovani, i disoccupati, le persone in cerca di nuovo lavoro (incontri, seminari, creazioni di
banche dati, ecc.);
- Promuovere iniziative nel campo economico e formativo, da candidare ai finanziamenti previsti dalla
legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- Promuovere e attivare azioni di informazione, orientamento e supporto nei confronti degli Enti locali e
territoriali soci in tema di sviluppo locale, efficienza amministrativa, fondi comunitari, nazionali e
regionali, ed altre attività finalizzate allo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento;
- Innovare la comunicazione per creare reti locali, nazionali ed europee per la trasmissione di
informazioni, la creazione di partenariati, l’attivazione di scambi economici e culturali tra gli stakeholder
sia pubblici che privati e sia con operatori nazionali ed esteri;
- Realizzare attività di animazione e comunicazione che possano garantire l'inclusione sociale e che
consentano un'adeguata accelerazione al processo di integrazione e miglioramento della qualità della
vita nelle aree rurali ed in tutto il territorio di riferimento;
- Collaborare e stipulare convenzioni e altre forme specifiche di intesa con Università, Istituti di Ricerca
pubblici e privati, Enti Pubblici e Privati in funzione della promozione dello sviluppo economico e sociale
del territorio di riferimento;
- Attivare un sistema di monitoraggio statistico per disporre di dati a supporto di valutazioni strategiche
e progettuali a servizio degli stakeholder del GAL;
- Assumere iniziative tendenti a recuperare e/o valorizzare le risorse naturali, le bellezze ambientali
paesaggistico-paesistico e storico-culturali del territorio;
- Promuovere la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali.

Art. 5 - Attività
La società, ai soli fini del conseguimento dell’oggetto sociale, e, comunque, quale attività non
prevalente:
- Può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, aventi pertinenza con l’oggetto
sociale, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti;
- Può assumere interessenze, quote partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo
consortile, di joint venture, di associazioni temporanee di imprese aventi scopi affini e/o analoghi;
- Può contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento c/o Istituti di Credito, con
Banche, con società o privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e
personali, candidandosi alla gestione dei futuri PSR;
- Può prestare fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favori di terzi;
- Usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e provvidenze statali, regionali, comunitarie e
qualsiasi altro soggetto pubblico e privato;
- Può ricevere e prestare partecipazioni, interessenze, intese, convenzioni e contratti sotto qualsiasi
forma con enti, associazioni, consorzi e imprese, svolgenti attività affini o, comunque, connesse
all'oggetto sociale;
- Può esercitare attività commerciale, industriale senza restrizione alcuna, e tutto quanto necessario ed
utile per favorire il conseguimento dello scopo sociale;
- Può svolgere la propria attività anche valendosi dell'opera di terzi, professionisti e non;
- Può, inoltre, realizzare un'agenzia di sviluppo territoriale al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni socio economiche e più in generale delle condizioni di vita delle popolazioni dei territorio di
riferimento.
L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quanto la società potrà compiere,
nel rispetto della normativa vigente, qualunque atto che rientri o sia collegato con il proprio scopo
sociale.

TITOLO II

Art. 6 - Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro ............................................... ed è costituito da quote ai sensi di legge.
Il totale delle quote di partecipazione che dovranno appartenere a soggetti pubblici (enti locali, altri enti
pubblici) non potrà essere superiore al 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale.
Il totale delle quote di partecipazione che dovranno appartenere a soggetti privati non potrà essere
inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.

Art. 7 - Aumento e riduzione del capitale
Fatta eccezione per l’ipotesi prevista dall’art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale
sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono,
quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto
di recesso a norma dell’art. 2473 c.c.
La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la
parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno
otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall’art. 2482-bis, secondo comma, c.c.
La decisione sull’aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di
competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.

Art. 8 - Altri apporti dei soci
I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto
capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra
il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria
pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.
Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.
In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate
per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 9 – Domiciliazione
Il domicilio dei soci, dei membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, dei
sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro
Imprese.
È facoltà della società istituire ed utilizzare il libro soci che dovrà essere vidimato; in tale circostanza il
domicilio dei soci in questo indicato dagli stessi rileverà ai fini delle comunicazioni ufficiali, anche in
deroga a quanto eventualmente risulta dal Registro delle Imprese.
Ciascuno dei soggetti aventi diritto ed essere iscritti nei libri sociali ha l'onere di comunicare per iscritto,
a mezzo lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo della società, ogni variazione del
suo domicilio, affinché venga annotata nel Registro delle Imprese; in difetto non potrà essere sollevata
alcuna eccezione per le comunicazioni rimesse all'indirizzo ancora risultante dal Registro delle Imprese.
Potrà altresì, con le modalità di cui sopra, far annotare nel Registro delle Imprese il numero di telefax e
l'indirizzo di posta elettronica, ed ogni loro variazione; in mancanza di tali annotazioni l'utilizzazione di
tali forme di comunicazioni non potrà in alcun modo rivestire carattere di ufficialità.

Art. 10 - Trasferibilità delle quote di partecipazione
Le quote sono nominative.
Non sono trasferibili a terzi o sottoponibili a vincoli di sorta, se non previa deliberazione dell’assemblea
straordinaria dei soci, presa con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale e con
l’astensione dell’interessato.
In nessun caso le quote appartenenti a soggetti pubblici (enti locali, altri enti pubblici) potranno
superare il massimo del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.
La qualità di socio comporta adesione all’atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni
dell’Assemblea legittimamente assunte.

TITOLO III

Art. 11 - Qualità di socio
Possono assumere la qualità di soci:
- Gli imprenditori, sia in forma individuale che societaria o consorziale, i quali svolgono attività e/o
abbiano sede nel territorio di riferimento;
- I soggetti privati che abbiano i requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione bancaria e dalla
normativa antimafia;
- Le organizzazioni imprenditoriali e di categoria e le associazioni anche culturali, perché operanti nel
territorio di riferimento;
- I Comuni aderenti, gli Enti Pubblici e i loro Consorzi, i cui fini istituzionali siano affini allo scopo
societario, gli istituti creditizi operanti nel territori di riferimento, le aziende per la promozione turistica, le
Università, gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado.
Gli aspiranti soci dovranno redigere apposita domanda, da inviare all’organo amministrativo, il quale
verificherà la sussistenza della qualità richiesta per diventare socio.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e munita dalla delibera dell’organo competente a
decidere sulla partecipazione alla società, deve contenere l’indicazione della quota che si intende
sottoscrivere e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello statuto.
Sull’ammissione dei nuovi soci delibera l’assemblea, in sede straordinaria, mediante aumento di
capitale sociale.

Art. 12 – Variazione del capitale sociale
Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell’Assemblea, fermi i limiti di cui all’art. 7:
a) per consentire l’ingresso di nuovi soci;
b) per aumentare il capitale sociale, mediante sottoscrizione proporzionale alle quote di partecipazione
possedute da parte dei soci.
I versamenti delle quote di nuova emissione saranno effettuate dai soci a norma di legge, nei modi e
nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
A carico del socio che ritarderà il pagamento decorrerà in interesse annuo pari al saggio legale
aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell’articolo 2466 del cod. civ.
Il funzionamento tecnico – amministrativo della società e i rapporti tra i soci (sia nei confronti della
società che tra di loro) potranno essere disciplinati da un regolamento interno predisposto da Consiglio
di Amministrazione e approvato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due
terzi) del capitale sociale.

Art. 13 – Finanziamento delle attività
La società finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:
a) le risorse finanziarie da acquisire per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL);
b) le disponibilità finanziarie derivanti dal versamento da parte dei soci delle quote sociali;
c) i versamenti dei soci a fronte di attività o prestazioni particolari effettuate in favore di alcuni di loro;
d) i proventi di altre eventuali attività espletate in funzione degli scopi sociali.

TITOLO IV
Amministrazione e controllo

Art. 14 – Organi
Sono organi della società:
- l’Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- L'Amministratore Delegato;
- L'Unità Tecnica;
- l'Organo di Controllo, ai sensi dell’art. 2477 del cod. civ..

Art. 15 – Assemblea dei soci
L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed
al presente statuto obbligano tutti i soci.
Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell’ambito territoriale dei Comuni
del territorio di riferimento.
Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
con lettera raccomandata a.r., PEC (Posta Elettronica Certificata), telegramma o telefax spedito ai soci
almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza, ai sensi dell’articolo 2479-bis del cod. civ. salvo motivi di
urgenza, in qual caso può essere convocata con preavviso di 3 (tre) giorni.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso
in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita;
comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima
convocazione.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato
l’intero capitale sociale e vi assista il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, entrambi al
completo.
L’assemblea si riunisce presso la sede sociale. E’ regolarmente costituita con la presenza di almeno la
metà del capitale sociale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in sua assenza, da persona eletta
dall’Assemblea stessa di volta in volta.
Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, preferibilmente scelto fra i dipendenti della
società.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del processo verbale, firmato dal Presidente e dal
segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alla rilevanza delle
decisioni da adottare, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 16 – Partecipazione
Possono intervenire all’assemblea tutti coloro i quali risultano iscritti come soci.
Il socio può farsi rappresentare da altra persona all’uopo delegata con atto scritto.
La documentazione relativa è conservata secondo quanto prescritto dall’articolo 2478, (primo comma,
numero 2) del cod. civ.
Gli enti e la società legalmente costituiti possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante
oppure a mezzo di persona, anche non socia, designata dallo stesso legale rappresentante.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto d’intervento.

Art. 17 – Assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio
societario.
L’assemblea ordinaria è competente a:
- Definire gli indirizzi generali della gestione;
- Approvare i programmi, i piani finanziari, i programmi di investimento;
- Nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo;
- Approvare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e gli altri progetti predisposti dal Consiglio
d’Amministrazione, la loro rimodulazione e i loro adeguamenti;
- Determinare il compenso del Presidente del C.d.A., dei singoli componenti del C.d.A., e dell'Organo di
Controllo, e definire i criteri per il rimborso di spesa agli Amministratori;
- Deliberare su tutti gli altri oggetti che, a norma di legge o di statuto, siano riservati alla sua
competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea straordinaria delibera:
- Sulle modificazioni dell’atto costitutivo e sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci – con il
voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale;
- Sul trasferimento di quote e sulla sottoposizione di queste a vincoli;
- Sulle materie ad essa riservata dallo statuto societario o dalla legge;
- Sull’eventuale e motivato scioglimento anticipato della società.
L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata quando l’organo Amministrativo lo ritenga
opportuno, nei casi in cui la convocazione è obbligatoria per legge o per statuto o quando ne facciano
richiesta i soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.
In tale ultima ipotesi, la richiesta deve indicare gli argomenti da sottoporre all’assemblea e quest’ultima
dovrà essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 18 – Modalità operative dell’assemblea
Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza del capitale
sociale presente non richiede l’appello nominale.
Le deliberazioni concernenti la nomina alle cariche sociali (Consiglio d’Amministrazione, Organo di
Controllo) possono essere assunte per acclamazione – su proposta di chi presiede l’assemblea – se
nessun socio si opponga.
Diversamente la nomina sarà effettuata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione che
costituiscono l’intero capitale sociale – con voto palese espresso sui nominativi che ciascun socio potrà
candidare.
Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i
soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni devono essere presentate ai
sensi e nei termini di cui all’articolo 2479-ter del cod. civ.
L’Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione, con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, fatti salvi quorum e maggioranze
diverse stabilite dal presente Statuto o dalla legge.
L’assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci
rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole
dei soci rappresentanti almeno la maggioranza del capitale sociale – salvo i casi di maggioranza
qualificate previste dal presente Statuto o dalla legge.

Art. 19 – Diritto di voto
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese o iscritti nel libro soci.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

TITOLO IV
Amministrazione

Art. 20 – Consiglio di amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di
consiglieri da 5 (cinque) a 9 (nove) membri.
I consiglieri:
a) Possono essere anche non soci;
b) Durano in carica per un quinquennio e sono rieleggibili;
c) Possono essere cooptati nell’osservanza dell’articolo 2386 del cod. civ. – rispettando in ogni caso le
condizioni di cui al successivo articolo.
La composizione e la nomina del consiglio di amministrazione sono individuati nell’atto costitutivo.

Art. 21 – Composizione del Consiglio del Consiglio di Amministrazione
I consiglieri sono eletti come di seguito:
- Il 45% (quarantacinque per cento) deve essere individuato dall'assemblea limitatamente dalla
componente Pubblica;
- Il restante 55% (cinquantacinque per cento) deve essere individuato dalla assemblea limitatamente
dalla componente Privata.

Art. 22 – Modalità operative del C.d.A.
Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove,
comunque nel territorio di riferimento), tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi
necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.
Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione mediante comunicazione
con riscontro (PEC e altri mezzi).
Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.
Sono valide tutte le deliberazioni del C.d.A. assunte, anche in assenza di convocazione, purché in
presenza e con il voto di tutti i componenti.
Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal consigliere più anziano di
età.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito
libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario, nominato di volta in
volta dal Presidente, anche tra i dipendenti della società.

Art. 23 – Attribuzioni
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti il
Presidente del C.d.A.
Il C.d.A è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e
può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il C.d.A:
- Elabora le strategie e determina la modalità di intervento per l’attuazione dell’oggetto sociale;
- Delibera sulla convocazione dell’assemblea;
- Predispone, se necessario i regolamenti interni;
- Decide la partecipazione a programmi ed iniziative comunitarie, delle singole misure;
- Organizza gli uffici e i servizi di gestione;
- Provvede alla gestione delle sovvenzioni pubbliche;
- Predispone la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e la sua rimodulazione o il suo adeguamento;
- Predispone il bilancio di previsione, il bilancio annuale consuntivo, i programmi, i piani finanziari, i
programmi d’investimento;
- Nomina l'Amministratore Delegato;
- Nomina i componenti dell'Unità Tecnica e ne determina le competenze ed i compensi;
- Su proposta del Presidente del C.d.A., dà attuazione alla struttura organizzativa di cui all’articolo 28.
Il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha la facoltà di deliberare in ordine ai seguenti atti di
gestione:
- impegnare validamente la società con il rilascio di garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi,
persone fisiche, enti e società; procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari;
assumere obbligazioni anche cambiarie;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e di garanzie in genere,
anche senza estinzioni del credito garantito; rinunziare ad ipoteche legali, esonerando i competenti
Uffici da ogni responsabilità; contrarre finanziamenti e mutui di qualsiasi specie e natura; fare quindi
qualsiasi operazione bancaria tra cui quella di conto corrente, con prelievi anche allo scoperto,
qualsiasi operazione cambiaria sia diretta che di sconto; transigere e compromettere in arbitri anche
amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; riscuotere e quietanzare mandati di pagamento
emessi da pubbliche amministrazioni senza limitazioni di somma.

Art. 24 – Deleghe
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti
della delega stessa. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate come indelegabili dal comma
4 dell’articolo 2381 del cod. civ. o, eventualmente, da altre norme di legge.
Qualora il C.d.A. non deleghi e/o non determini le attribuzioni del Presidente, quest’ultimo ha, con firma
libera, la rappresentanza della società per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale a norma dell’art.
2384 del cod. civ.

Art. 25 – Presidente
Il Presidente del C.d.A. deve essere in possesso di un elevato livello di esperienza e/o di qualificazione
professionale rispetto al tema centrale della Strategia di Sviluppo Locale (SSL).
La rappresentanza in giudizio e la rappresentanza legale verso i terzi con la firma sociale spettano al
Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente, inoltre, svolge le seguenti funzioni:
- dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
- convoca il consiglio di Amministrazione;
- presiede l’assemblea;
- può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella
sua prima riunione.

Art. 26 – Amministratore Delegato
L'Amministratore Delegato, se nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.
E' a capo della struttura organizzativa e del personale della Società; esegue le deliberazioni dell'organo
amministrativo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto, dai
regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
E' membro di diritto dell'Unità Tecnica.
Ha la facoltà, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di conferire procure e mandati.

Art. 27 – Compensi e rimborsi di spese
Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato spetta il rimborso delle spese
sostenute per ragione del loro ufficio.
Agli stessi non spettano compensi per la carica, a meno che non venga diversamente deliberato
dall'assemblea dei soci che ne determina i criteri e le modalità.

Art. 28 – Struttura organizzativa
Per l’articolazione della struttura organizzativa e l’individuazione delle relative figure professionali si farà
riferimento alla proposta progettuale e alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

Art. 29 – Unità Tecnica
L'Unità Tecnica è composta da un numero dispari da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
L'Amministratore Delegato è membro di diritto dell'Unità.
L'Unità Tecnica è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che partecipa alle riunioni
senza diritto di voto.
I membri dell'Unità Tecnica sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione.
Le funzioni di Segretario dell'Unità Tecnica sono assolte dall'Amministratore Delegato; in mancanza da
uno dei membri dell'Unità stessa.

TITOLO V
Bilancio e controllo

Art. 30 – Bilanci
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di
Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale nelle sue parti dello stato patrimoniale e
del conto economico – nell’osservanza dei primi due commi dell’articolo 2478-bis del cod. civ.
Lo sottopone all’approvazione dell’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale.

Art. 31 – Organo di controllo
La società può nominare l’organo di Controllo o un Revisore.
È facoltà della società nominare in alternativa al Sindaco Unico, quale organo di controllo, un Collegio
Sindacale.
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'Articolo 2477 del Codice Civile.
Ove nominato, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del
loro ufficio.
L'Organo di controllo è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo.

Art. 32 – Esclusione del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, l’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del
Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei soci che:
a) si siano resi insolventi;
b) si siano resi colpevoli di gravi inadempienze rispetto alle norme del presente statuto o rispetto alle
deliberazioni della società;
c) non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il provvedimento di esclusione diventa definitivo trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione
all’interessato.
Entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione, la deliberazione di esclusione può essere
impugnata davanti alle Autorità competenti.

Art. 33 – Recesso del socio
Trascorso un biennio dalla costituzione ciascun socio potrà recedere dalla società, con preavviso da
comunicare al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il trentuno agosto di ogni anno, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso diviene operativo a partire del primo gennaio dell’anno successivo, ferme le obbligazioni in
essere al momento del recesso e fatto salvo quanto altro previsto nel presente statuto.
Al socio receduto o al socio escluso, la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d’esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro sei mesi dall’approvazione del bilancio stesso previa
detrazione di ogni suo debito verso la società.

Art. 34 – Scioglimento e liquidazione
La società si scioglie alla scadenza del termine di cui all’articolo 3 o a quello prorogato per l’avvenuto
conseguimento dello scopo o per la sua impossibilità di conseguimento.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, l’Assemblea stabilisce le
modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, rimborsato il capitale versato, è
liquidato ai soci in proporzione delle quote di partecipazione possedute.

Art. 35 – Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro o da un Collegio
Arbitrale, composto di 3 (tre) membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui
ha sede la società. In caso di Collegio Arbitrale gli arbitri designeranno il Presidente dello stesso ed in
caso di omessa nomina il Collegio non si intenderà costituito e la nomina dell'arbitro, anche in forma
collegiale, ed eventualmente del Presidente, sarà di competenza del Presidente del Tribunale del
Circondario in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, o del
Presidente del Collegio Arbitrale, oppure presso la sede sociale.
L'arbitro o il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Le risoluzioni e determinazioni
dell'arbitro o del collegio arbitrale vincoleranno le parti. L'arbitro o il collegio arbitrale determinerà come
ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le
controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro
confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 36 – Rinvio
Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Statuto si rimanda al vigente Codice
Civile.